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Gara #16
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI A PAGAMENTO, A MEZZO DI PARCOMETRI ELETTRONICI ED AUSILIARI DEL TRAFFICO, SU STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE, COMPRESA L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE, ORIZZONTALE E VERTICALE, CONNESSA AL SERVIZIO MEDESIMOInformazioni appalto
14/10/2019
Aperta
Servizi
€ 3.257.426,13
MARZO LUCIA
Categorie merceologiche
98351
-
Servizi di gestione di parcheggi
Lotti
Inviato esito
1
80311445AF
D39E18001580004
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI A PAGAMENTO, A MEZZO DI PARCOMETRI ELETTRONICI ED AUSILIARI DEL TRAFFICO, SU STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE, COMPRESA L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE, ORIZZONTALE E VERTICALE, CONNESSA AL SERVIZIO MEDESIMO
Oggetto del presente appalto è la gestione su parte del territorio comunale, degli stalli adibiti a parcheggi con parcometro senza custodia. Si rimanda al capitolato speciale descrittivo e prestazionale di progetto, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi e le altre circostanze per l’esecuzione del servizio.
€ 3.257.426,13
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
04093330753 | SPANO SIGNAL S.R.L. |
Seggio di gara
819
20/11/2019
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
MARGILIO | GIOVANNI | COMMISSARIO PRESIDENTE |
MITTARIDONNA | RAFFAELE | COMMISSARIO |
SIGNORE | MARIA CARMELA | COMMISSARIO |
VINCENTI | SERGIO | SEGRETARIO |
Commissione valutatrice
819
20/11/2019
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
MARGILIO | GIOVANNI | COMMISSARIO PRESIDENTE |
MITTARIDONNA | RAFFAELE | COMMISSARIO |
SIGNORE | MARIA CARMELA | COMMISSARIO |
Scadenze
08/11/2019 12:00
15/11/2019 12:00
21/11/2019 16:00
Avvisi
Allegati
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2.48 MB | |
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2.17 MB | |
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1.88 MB | |
11642 - Avviso di appalto aggiudicato.1579776723.pdf SHA-256: 2a65448c809512de478d8ea5bb37dec4454db55df96a0a3af0011cda4440d1f0 12/02/2024 15:39 |
147.79 kB |
Chiarimenti
16/10/2019 10:39
Quesito #1
La nostra società è stata costituita nel mese di ottobre 2019 ed è attiva nel settore gestione parcheggi a pagamento con regolare codice ateco 52.21.50.
Nel disciplinare di gara è richiesto ai fini della partecipazione il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente - referenza bancaria - fatturato globale annuo pari ad 765000 - fatturato specifico annuo pari a 510.000
Orbene la nostra società nel solo periodo di attività ha fatturato circa 100.000 nella gestione dei parcheggi.Â
Alla luce di quanto riportato al punto 7.2 del disciplinare " ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività ."Â
un'azienda costituita un mese fa - ma con fatturato congruo rapportato al periodo di attività - può partecipare al presente bando, ovviamente avendo tutti gli altri requisiti richiesti o ricorrendo all'avvalimento?
Â
Nel disciplinare di gara è richiesto ai fini della partecipazione il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente - referenza bancaria - fatturato globale annuo pari ad 765000 - fatturato specifico annuo pari a 510.000
Orbene la nostra società nel solo periodo di attività ha fatturato circa 100.000 nella gestione dei parcheggi.Â
Alla luce di quanto riportato al punto 7.2 del disciplinare " ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività ."Â
un'azienda costituita un mese fa - ma con fatturato congruo rapportato al periodo di attività - può partecipare al presente bando, ovviamente avendo tutti gli altri requisiti richiesti o ricorrendo all'avvalimento?
Â
24/10/2019 10:26
Risposta
Il comma 4 dellâart. 86 del Codice  prevede che: âDi norma, la prova della capacità economica e finanziaria dellâoperatore  economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati  nellâallegato XVII, parte I. Lâoperatore economico, che per fondati motivi non  è in grado di presentare le referenze chieste dallâamministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria  mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione  appaltanteâ.
Tenendo presente lâinteresse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione come previsto allâart. 83 comma 2 del Codice e richiamati anche tutti i pareri dellâ ANAC nei quali ha rilevato più volte la salvaguardia del principio generale di più ampia partecipazione, per le società neocostituite, che non sono quindi in grado di presentare le referenze richieste allâart. 7.2 del disciplinare di gara per la dimostrazione della capacità economico finanziaria, si autorizza la presentazione di una dichiarazione concernente il fatturato globale nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. Qualora il dato sia riferito ad una frazione di una annualità la dichiarazione dovrà contenere la proiezione del fatturato allâintera annualità . Il fatturato annuale così determinato non potrà essere inferiore alla base dâasta.
Allâart. 8 del Disciplinare di gara è inoltre prevista la possibilità di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria).
Tenendo presente lâinteresse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione come previsto allâart. 83 comma 2 del Codice e richiamati anche tutti i pareri dellâ ANAC nei quali ha rilevato più volte la salvaguardia del principio generale di più ampia partecipazione, per le società neocostituite, che non sono quindi in grado di presentare le referenze richieste allâart. 7.2 del disciplinare di gara per la dimostrazione della capacità economico finanziaria, si autorizza la presentazione di una dichiarazione concernente il fatturato globale nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. Qualora il dato sia riferito ad una frazione di una annualità la dichiarazione dovrà contenere la proiezione del fatturato allâintera annualità . Il fatturato annuale così determinato non potrà essere inferiore alla base dâasta.
Allâart. 8 del Disciplinare di gara è inoltre prevista la possibilità di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria).
16/10/2019 13:04
Quesito #2
Nell'elenco dei servizi analoghi, inerenti la capacità professionale e tecnica, crediamo possibile inserire i servizi di gestione dei parcheggi a pagamento aventi la pecularietà di non comprendere il controllo tramite ausiliari del traffico ed il versamento sui conti correnti della società . E' giusto considerare quindi l'importo delle forniture a noleggio, omnicomprensive per le gestioni globali della sosta a pagamento e quindi complete di parcometri, servizi di manutenzione, scassettamenti, gestione del denaro?
25/10/2019 09:52
Risposta
La giurisprudenza ha costantemente affermato che i servizi analoghi â o afferenti â designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi in gara e tale similitudine tra i servizi presi in considerazione può scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dellâappalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnica richiesta dal bando.
Per quanto sopra, la sola fornitura a noleggio, se pur comprendente alcune attività attinenti il servizio ricercato da questa SA e che richiedono sicuramente un importante livello di professionalità e grado di specializzazione, non è qualificabile quale servizio analogo equiparabile a quello di cui al bando di gara ed alle complesse e diversificate attività da svolgere, per la semplice ragione che costituisce solo una quota parte del complessivo servizio posto a base di gara -che si assume analogo-, mancando invece la più ampia competenza complessivamente richiesta dalla lex specialis di gara.
Quindi, risulta corretto affermare che per âservizi analoghiâ vadano intesi quelli riferiti ai servizi da appaltare complessivamente considerati e non solo ad una parte di essi.
Per quanto sopra, la sola fornitura a noleggio, se pur comprendente alcune attività attinenti il servizio ricercato da questa SA e che richiedono sicuramente un importante livello di professionalità e grado di specializzazione, non è qualificabile quale servizio analogo equiparabile a quello di cui al bando di gara ed alle complesse e diversificate attività da svolgere, per la semplice ragione che costituisce solo una quota parte del complessivo servizio posto a base di gara -che si assume analogo-, mancando invece la più ampia competenza complessivamente richiesta dalla lex specialis di gara.
Quindi, risulta corretto affermare che per âservizi analoghiâ vadano intesi quelli riferiti ai servizi da appaltare complessivamente considerati e non solo ad una parte di essi.
17/10/2019 19:18
Quesito #3
...omissis... palesando con tutta evidenza la volontà di codesta spettabile Amministrazione di concedere il solo servizio di gestione dei parcheggi a raso e non certamente le aree/demanio pubblico/suolo pubblico, che di fatto resta in totale disponibilità dellâAmministrazione. Si richiede, pertanto, a quale titolo venga richiesto un canone concessorio relativo al COSAP  annuo fisso per ⬠214.174,35, come chiaramente riportato nella âRelazione illustrativa per lâaffidamento in Concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento senza custodia su suolo pubblicoâ ed allâart. 7 del Capitolato Speciale dâAppalto. ...omissis...
Â
Â
31/10/2019 11:12
Risposta
Così come previsto dalla lex specialis della gara (bando e atti connessi, come il Disciplinare ed il Capitolato Speciale dâAppalto), vincolante in modo inderogabile per tutti i soggetti interessati, il concessionario dovrà versare allâAmministrazione Comunale concedente un canone annuo fisso pari ad ⬠214.174,35 (canone concessorio), un aggio minimo garantito pari ad â¬. 64.249,04 annui (percentuale sugli incassi presunti pari al 10%) oltre alle somme oggetto di rialzo nell'offerta economica (rialzo percentuale stabilito in sede di gara).
Come stabilito all'art. 26 del vigente Regolamento per la Concessione di spazi ed aree Pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 16/04/2013, il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.
Quindi, così come correttamente previsto nella lex specialis della gara, nessun canone COSAP è dovuto al Comune di Maglie.
Come stabilito all'art. 26 del vigente Regolamento per la Concessione di spazi ed aree Pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 16/04/2013, il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.
Quindi, così come correttamente previsto nella lex specialis della gara, nessun canone COSAP è dovuto al Comune di Maglie.
17/10/2019 20:05
Quesito #4
Come previsto dallâart. 8 del Capitolato Speciale dâAppalto, ma anche nellâElaborato 02 â Calcolo della Spesa, la Stazione Appaltante, ...omissis..., richiede un aggio a favore del Comune, anchâesso fisso e garantito, del 10% sulle somme presuntive di incasso (totale entrate), pari ad â¬. 64.249,04 annui, calcolato sugli incassi presunti di progetto, ovvero ⬠642.490,40, importo al lordo dellâIVA.
Si richiede, pertanto, di rivedere detto importo in quanto è evidente che non si possa richiedere un aggio su un importo ivato (il valore calcolato è al lordo dellâIVA che viene successivamente decurtata), in quanto lâImposta sul Valore Aggiunto risulta essere un costo per lâAzienda e non certamente un ricavo/entrata, destinato allâerario. ...omissis...
Â
Si richiede, pertanto, di rivedere detto importo in quanto è evidente che non si possa richiedere un aggio su un importo ivato (il valore calcolato è al lordo dellâIVA che viene successivamente decurtata), in quanto lâImposta sul Valore Aggiunto risulta essere un costo per lâAzienda e non certamente un ricavo/entrata, destinato allâerario. ...omissis...
Â
31/10/2019 13:29
Risposta
L'aggio minimo garantito del 10%, a favore del Comune, pari ad â¬. 64.249,04 annui e soggetto a rialzo, scaturisce da una valutazione tecnico-discrezionale e, pertanto, non opinabile, che parte dalle somme presuntive incassate dal Concessionario. Tale corrispettivo, così come previsto nei documenti di gara, dovrà essere riconosciuto annualmente all'A.C. per il servizio prestato. Su tale corrispettivo, pertanto, non dovrà essere scorporata nessuna aliquota IVA in quanto, così come riportato al punto 8.3 del Capitolato Speciale dâAppalto, "il corrispettivo da corrispondere al Comune non è soggetto ad IVA" e, ancora, così come chiarito al punto 3 del Disciplinare, "Il valore stimato della concessione è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge".
In ogni caso, ai sensi e per gli effetti del punto 8.1 del CSA, il concessionario è perfettamente edotto che il corrispettivo annuo spettante allâAmministrazione Comunale per la Concessione, indipendentemente dall'incasso complessivo annuale del Concessionario, non potrà comunque essere inferiore ad ⬠278.423,39 (duecentosettantottomilaquattrocentoventitre/39) non comportando tale circostanza, il sorgere di alcun diritto di rivalsa, da parte dell' aggiudicatario verso lâAmministrazione comunale.
In ogni caso, ai sensi e per gli effetti del punto 8.1 del CSA, il concessionario è perfettamente edotto che il corrispettivo annuo spettante allâAmministrazione Comunale per la Concessione, indipendentemente dall'incasso complessivo annuale del Concessionario, non potrà comunque essere inferiore ad ⬠278.423,39 (duecentosettantottomilaquattrocentoventitre/39) non comportando tale circostanza, il sorgere di alcun diritto di rivalsa, da parte dell' aggiudicatario verso lâAmministrazione comunale.
21/10/2019 11:06
Quesito #5
Lâart. 24 del Disciplinare di gara recita che âlâaggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dellâaggiudicatario uscente, come previsto dallâarticolo 50 del Codice, garantendo lâapplicazione dei CCNL di settore, di cui allâart. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81â.
Lâart. 15.3.1.4 del Disciplinare di gara recita che ogni concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione âdi impegnarsi ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dellâaggiudicatario uscente (come previsto al punto 21 ex art. 50 del Codice, garantendo lâapplicazione dei CCNL di settore per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale vigente, secondo lâattuale qualifica con conservazione dei livelli retributiviâ.
Nella relazione del Calcolo della Spesa viene individuato un costo aziendale per n. 4 unità di personale operativo e di (?) personale amministrativo rispettivamente per ⬠70.000,00 ed ⬠35.000,00.
Si richiede quindi di comunicare, COME PREVISTO DALLA LEGGE, lâelenco aggiornato di tutto il personale attualmente impiegato nellâattuale gestione, specificandone il CCNL applicato, lâanzianità di servizio di ogni unità , la mansione ed il relativo livello retributivo con specifica delle ore settimanali lavorate da ogni unità , anche perché si evidenzia una forte discordanza tra il costo del personale riportato nei documenti previsionali e di bilancio dellâattuale gestore (per come pubblicamente desumibili dal sito internet) ed il costo assegnato nel Vs piano economico (circa ⬠100.000,00 di differenza).
In più si richiede di specificare se, per come previsto dallâart. 51 del d.lgs 15 giugno 2015 n. 81, il CCNL di categoria da Voi richiesto debba essere quello di Igiene Ambientale ovvero quello del Commercio (attualmente applicato).
Lâart. 15.3.1.4 del Disciplinare di gara recita che ogni concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione âdi impegnarsi ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dellâaggiudicatario uscente (come previsto al punto 21 ex art. 50 del Codice, garantendo lâapplicazione dei CCNL di settore per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale vigente, secondo lâattuale qualifica con conservazione dei livelli retributiviâ.
Nella relazione del Calcolo della Spesa viene individuato un costo aziendale per n. 4 unità di personale operativo e di (?) personale amministrativo rispettivamente per ⬠70.000,00 ed ⬠35.000,00.
Si richiede quindi di comunicare, COME PREVISTO DALLA LEGGE, lâelenco aggiornato di tutto il personale attualmente impiegato nellâattuale gestione, specificandone il CCNL applicato, lâanzianità di servizio di ogni unità , la mansione ed il relativo livello retributivo con specifica delle ore settimanali lavorate da ogni unità , anche perché si evidenzia una forte discordanza tra il costo del personale riportato nei documenti previsionali e di bilancio dellâattuale gestore (per come pubblicamente desumibili dal sito internet) ed il costo assegnato nel Vs piano economico (circa ⬠100.000,00 di differenza).
In più si richiede di specificare se, per come previsto dallâart. 51 del d.lgs 15 giugno 2015 n. 81, il CCNL di categoria da Voi richiesto debba essere quello di Igiene Ambientale ovvero quello del Commercio (attualmente applicato).
04/11/2019 08:09
Risposta
Preliminarmente corre l'obbligo di evidenziare che il costo nominale del personale  è solo uno degli elementi che concorrono a determinare il valore stimato della concessione che tiene conto del valore complessivo dei servizi richiesti. Tale valore tiene conto delle condizioni negoziali, condivise tra esigenze di tutela sociale e libertà di impresa cui la costante normativa fa richiamo, il più possibile aderenti al fabbisogno di personale per lâesecuzione del nuovo contratto e con le autonome scelte organizzative del nuovo concessionario, di cui è necessario tenerne conto nel caso dellâapposizione di una clausola sociale, come nel caso, agli atti di una pubblica gara, ai sensi della disposizione codicistica (art. 50 del D.lgs. 50/2016).
Oltre a ciò, come sostenuto sul punto dall'ANAC, lâofferente formula la propria offerta economica, attraverso la determinazione, a proprio rischio e sulla base delle specifiche tecniche contenute nel progetto nonché dei fattori produttivi necessari (quantità e costi dei materiali occorrenti, produttività e costi del personale nonché modalità esecutive) per l'esecuzione âa corpoâ del servizio.
Pertanto, la sostenibilità della clausola sociale, da applicare nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dallâesecuzione del nuovo contratto, sarà valutata nel progetto di assorbimento che il concorrente proporrà , tra le altre, nellâofferta tecnica così come richiesto al punto 16 del Disciplinare di gara, con riferimento ai criteri di valutazione n. 1 e n. 7 indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.
Per quanto attiene all'elenco del personale dell'attuale gestore sarà cura del competente Servizio, al quale rivolgersi di persona, fornire ai concorrenti, se non già desumibili nei documenti pubblicati sul sito WEB (www.mtaservizi.it) dell'attuale gestore, gli ulteriori dati del personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e ritenuti rilevanti per la formulazione dellâofferta nel rispetto della clausola sociale.
Infine si evidenzia che per un mero refuso nella dichiarazione n. 4 di cui al punto 15.3.1 si riportava "...omissis... per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale vigente, secondo lâattuale qualifica con conservazione dei livelli retributivi" anziché quanto correttamente riportato al punto 3 della domanda/dichiarazione (Mod. allegato A) allegata al Disciplinare di gara e che di seguito si riporta: "di impegnarsi ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dellâaggiudicatario uscente ex art. 50 del Codice, garantendo lâapplicazione dei CCNL di settore, di cui allâart. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 per un numero minimo di 4 addetti oltre a quelli indicati nell'offerta tecnica per il criterio di valutazione n. 1" .
Oltre a ciò, come sostenuto sul punto dall'ANAC, lâofferente formula la propria offerta economica, attraverso la determinazione, a proprio rischio e sulla base delle specifiche tecniche contenute nel progetto nonché dei fattori produttivi necessari (quantità e costi dei materiali occorrenti, produttività e costi del personale nonché modalità esecutive) per l'esecuzione âa corpoâ del servizio.
Pertanto, la sostenibilità della clausola sociale, da applicare nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dallâesecuzione del nuovo contratto, sarà valutata nel progetto di assorbimento che il concorrente proporrà , tra le altre, nellâofferta tecnica così come richiesto al punto 16 del Disciplinare di gara, con riferimento ai criteri di valutazione n. 1 e n. 7 indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.
Per quanto attiene all'elenco del personale dell'attuale gestore sarà cura del competente Servizio, al quale rivolgersi di persona, fornire ai concorrenti, se non già desumibili nei documenti pubblicati sul sito WEB (www.mtaservizi.it) dell'attuale gestore, gli ulteriori dati del personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e ritenuti rilevanti per la formulazione dellâofferta nel rispetto della clausola sociale.
Infine si evidenzia che per un mero refuso nella dichiarazione n. 4 di cui al punto 15.3.1 si riportava "...omissis... per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale vigente, secondo lâattuale qualifica con conservazione dei livelli retributivi" anziché quanto correttamente riportato al punto 3 della domanda/dichiarazione (Mod. allegato A) allegata al Disciplinare di gara e che di seguito si riporta: "di impegnarsi ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dellâaggiudicatario uscente ex art. 50 del Codice, garantendo lâapplicazione dei CCNL di settore, di cui allâart. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 per un numero minimo di 4 addetti oltre a quelli indicati nell'offerta tecnica per il criterio di valutazione n. 1" .
21/10/2019 12:15
Quesito #6
La relazione inerente il Calcolo della Spesa (Elaborato n. 02) stima il valore delle entrate annue (VALORE ANNUO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO) dando lâncipit alla propria disamina economico-finanziaria con la valutazione degli introiti riferiti agli anni 2012/2017 avuti, logicamente, dallâattuale gestore della concessione in oggetto e pari, valore medio, ad ⬠492.490,36, importo comprensivo di Iva.
Si richiede quindi di meglio precisare tale importo, ovvero a quale importo facciate riferimento, in quanto, (per come pubblicamente desumibile dai bilanci aziendali presenti dal sito internet dellâattuale gestore) gli introiti annui lordizzati dellâiva per la gestione parcheggi a raso (al netto di qualsiasi ulteriore introito a titolo di contributo) sono pari a:
2017 ⬠547.937,38
2016 ⬠504.426,08
2015 ⬠458.546,76
2014 ⬠436.821,00
2013 ⬠424.772,28
2012 ⬠432.622,98
Per una media finale pari ad ⬠467.521,08 e quindi con una differenza in negativo per ⬠24.969,28 rispetto al preventivato che condurrebbe, conseguentemente, ad un piano economico finanziario in deficit, essendo i costi più alti delle entrate.
Si richiede quindi di meglio precisare tale importo, ovvero a quale importo facciate riferimento, in quanto, (per come pubblicamente desumibile dai bilanci aziendali presenti dal sito internet dellâattuale gestore) gli introiti annui lordizzati dellâiva per la gestione parcheggi a raso (al netto di qualsiasi ulteriore introito a titolo di contributo) sono pari a:
2017 ⬠547.937,38
2016 ⬠504.426,08
2015 ⬠458.546,76
2014 ⬠436.821,00
2013 ⬠424.772,28
2012 ⬠432.622,98
Per una media finale pari ad ⬠467.521,08 e quindi con una differenza in negativo per ⬠24.969,28 rispetto al preventivato che condurrebbe, conseguentemente, ad un piano economico finanziario in deficit, essendo i costi più alti delle entrate.
04/11/2019 10:59
Risposta
Il valore annuo della concessione è stato stimato in via presuntiva sulla base delle specifiche tecniche contenute nel progetto e tiene conto sia dei dati storici relativi al servizio svolto negli anni precedenti e sia di una serie di ulteriori, imprescindibili, elementi. Così determinato, è stato generato per tutta la durata del contratto quale corrispettivo âa corpoâ dei servizi oggetto della  concessione. Sulla base di tali specifiche, lâofferente, eseguito i propri calcoli e le proprie stime economiche formula la propria offerta economica ritenendola, a proprio rischio, congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire.
21/10/2019 19:48
Quesito #7
Nella relazione tecnico illustrativa del nuovo servizio, al punto 3.1, viene definita lâubicazione dei parcheggi a pagamento (suddivisi in tre Zone), mentre al punto 3.2 si individuano le fasce orarie ...omissis..., definendo anche la durata minima e le tariffe per lâintera o metà giornata, nonché le agevolazioni per determinate categorie di utenti ed il costo dellâabbonamento mensile per le stesse. Nella relazione inerente il calcolo della spesa si stima che i maggiori introiti per incremento tariffe, modifica classificazione aree di parcheggio, riduzione permessi per residenti comporterebbe un incremento delle entrate per ⬠150.000,00 ivati. ...omissis.... Si richiede pertanto di meglio precisare la natura della stima di ⬠150.000,00 di maggiori incassi ...omissis....
04/11/2019 11:52
Risposta
Così come già precedentemente chiarito, preliminarmente corre l'obbligo di evidenziare che la "stima maggiori introiti" è solo uno degli elementi che concorrono a determinare il valore stimato della concessione che tiene conto del valore complessivo dei servizi richiesti. Relativamente al valore annuo della concessione vale quanto già risposto per il chiarimento n. 6.
21/10/2019 20:38
Quesito #8
Lâart. 36 del CSA prevede che le spese contrattuali a carico della Ditta Aggiudicataria siano individuate nellâassolvimento dellâimposta di bollo sul contratto, nel pagamento dei diritti di segreteria e nella registrazione del contratto, oltre, ovviamente, come per Legge, le spese relative alla pubblicazione del bando. Il punto II.2.14 del Bando di gara specifica, inoltre, che saranno a carico dellâaggiudicatario gli oneri relativi alle spese sostenute dal Comune di Maglie per lo svolgimento della presente procedura ...omissis..., fino alla concorrenza di ⬠39.668,55 per come previsto nel prospetto economico di gara. Tale importo viene ripreso anche al punto 15.3.1 e 24 del Disciplinare di gara. Si richiede di rivedere tale importo nel senso individuato dalle previsioni del Capitolato Speciale dâAppalto...omissis....
04/11/2019 13:47
Risposta
Preliminarmente corre l'obbligo chiarire che così come stabilito dallâarticolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui allâart. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ciò detto, tenuto conto che le somme non attinenti le spese di pubblicazione del bando previste al punto II.2.14 lett. e) del Bando di gara, che non sono state considerate nel valore stimato della concessione e che pertanto non concorrono a determinare il prezzo offerto in sede di gara, e che potrebbero anche essere, più verosimilmente, pari a zero, sono da valutare come spesa una tantum a carico del concessionario, a conferma di quanto correttamente previsto nella lex specialis di gara considerato che, come già chiarito sul punto dall'Autorità , nello schema dell'atto concessorio è possibile porre a carico del concessionario tutte le spese, facenti parte integrante della documentazione di gara, che attengono alla realizzazione degli interventi previsti -ed  eventualmente la direzione dell'esecuzione- nonché agli oneri di gestione degli  impianti per tutta la durata della concessione.
Sulla base di tali specifiche lâofferente, pertanto, dovrà tenere conto oltre che del prezzo offerto in sede di gara anche della necessità di provvedere agli obblighi e di attenersi alle condizioni di cui al presente bando formulando, a proprio rischio, la relativa offerta economica.
Per quanto sopra si ritiene lâoperato di questa stazione appaltante conforme alla normativa di settore.
Ciò detto, tenuto conto che le somme non attinenti le spese di pubblicazione del bando previste al punto II.2.14 lett. e) del Bando di gara, che non sono state considerate nel valore stimato della concessione e che pertanto non concorrono a determinare il prezzo offerto in sede di gara, e che potrebbero anche essere, più verosimilmente, pari a zero, sono da valutare come spesa una tantum a carico del concessionario, a conferma di quanto correttamente previsto nella lex specialis di gara considerato che, come già chiarito sul punto dall'Autorità , nello schema dell'atto concessorio è possibile porre a carico del concessionario tutte le spese, facenti parte integrante della documentazione di gara, che attengono alla realizzazione degli interventi previsti -ed  eventualmente la direzione dell'esecuzione- nonché agli oneri di gestione degli  impianti per tutta la durata della concessione.
Sulla base di tali specifiche lâofferente, pertanto, dovrà tenere conto oltre che del prezzo offerto in sede di gara anche della necessità di provvedere agli obblighi e di attenersi alle condizioni di cui al presente bando formulando, a proprio rischio, la relativa offerta economica.
Per quanto sopra si ritiene lâoperato di questa stazione appaltante conforme alla normativa di settore.
22/10/2019 18:50
Quesito #9
Al punto 3.4 della Relazione Tecnico Illustrativa, in merito alla Sanzione per Sosta ...omissis.... si richiede, anche in conseguenza delle numerose sentenze di Cassazione (vd la n. 12834 del 31/05/2007 o la numero 16258/2016) che hanno definitivamente dichiarata illegittima lâoblazione/avviso bonario in caso di âgrattinoâ scaduto e soprattutto hanno sancito la necessità di elevare la sanzione amministrativa appunto in caso di prolungamento della sosta rispetto al pagamento effettuato, di ridefinire tale procedura...omissis....
04/11/2019 16:36
Risposta
Seppur lâofferente dovrà tenere conto oltre che del prezzo offerto in sede di gara anche delle condizioni di cui al bando di gara, la sfera di operatività dei chiarimenti è strettamente legata alle regole che governano lâinterpretazione della lex specialis di gara. Ne consegue che tale richiesta di chiarimento non ha alcuna incidenza nello schema negoziale tale da impedire la formulazione dellâofferta.
23/10/2019 09:12
Quesito #10
- riformulazione quesito n. 7- Si riportano i dati corretti. ...omissisâ¦. Si richiede pertanto di meglio precisare la natura della stima di ⬠150.000,00 di maggiori incassi ...omissis.â¦
04/11/2019 16:45
Risposta
Vale quanto già risposto per il chiarimento n. 7.
23/10/2019 12:22
Quesito #11
In riferimento al bando di gara relativo al servizio in oggetto, con la presente si chiede gentilmente di:
1. indicare gli incassi derivanti dalla gestione negli anni 2018 â 2017 â 2016, specificando se al netto o lordo di IVA; Â
2. specificare lâimporto del canone versato dal gestore per il servizio oggetto del bando negli anni 2018 â 2017 â 2016, specificando se al netto o lordo di IVA;Â
3. rendere noto a quali e quanti posti auto sono riferiti i suddetti incassi e canone, derivanti dal servizio in oggetto negli anni 2018 â 2017 â 2016, e quali erano le tariffe applicate nei tre esercizi, specificando se al netto o lordo di IVA;
4. indicare la denominazione della ditta che ha gestito il servizio in oggetto negli ultimi tre esercizi (2018 â 2017 â 2016); Â
5. confermare che per le aree oggetto della concessione non sia dovuta la TARSU/TIA/TOSAP/TARES/TARI/TASI e/o altri tributi locali, presenti e futuri. In alternativa si chiede di specificare lâimporto dei tributi locali che dovessero intendersi applicabili, ed in caso affermativo di quantificarne lâimporto relativo ad ogni singola area;
Si richiede inoltre gentilmente la pubblicazione delle planimetrie delle aree in formato DWG.
Â
1. indicare gli incassi derivanti dalla gestione negli anni 2018 â 2017 â 2016, specificando se al netto o lordo di IVA; Â
2. specificare lâimporto del canone versato dal gestore per il servizio oggetto del bando negli anni 2018 â 2017 â 2016, specificando se al netto o lordo di IVA;Â
3. rendere noto a quali e quanti posti auto sono riferiti i suddetti incassi e canone, derivanti dal servizio in oggetto negli anni 2018 â 2017 â 2016, e quali erano le tariffe applicate nei tre esercizi, specificando se al netto o lordo di IVA;
4. indicare la denominazione della ditta che ha gestito il servizio in oggetto negli ultimi tre esercizi (2018 â 2017 â 2016); Â
5. confermare che per le aree oggetto della concessione non sia dovuta la TARSU/TIA/TOSAP/TARES/TARI/TASI e/o altri tributi locali, presenti e futuri. In alternativa si chiede di specificare lâimporto dei tributi locali che dovessero intendersi applicabili, ed in caso affermativo di quantificarne lâimporto relativo ad ogni singola area;
Si richiede inoltre gentilmente la pubblicazione delle planimetrie delle aree in formato DWG.
Â
04/11/2019 17:35
Risposta
I dati relativi allâattuale gestore, MTA Servizi SpA - Via Indipendenza, 5/9 - 73024 Maglie (LE), sono pubblicamente reperibili sul sito WEB: www.mtaservizi.it .
Per il 5° quesito vale quanto già risposto per il chiarimento n. 3.
L'elaborato planimetrico di progetto in formato DWG potrà essere rilasciato dal RUP al rappresentante legale o ad un direttore tecnico del concorrente esclusivamente su supporto di memoria tipo âpendriveâ (chiavetta USB), fornito direttamente dai richiedenti.  Può essere rilasciato anche a soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dellâoperatore economico concorrente.
Per il 5° quesito vale quanto già risposto per il chiarimento n. 3.
L'elaborato planimetrico di progetto in formato DWG potrà essere rilasciato dal RUP al rappresentante legale o ad un direttore tecnico del concorrente esclusivamente su supporto di memoria tipo âpendriveâ (chiavetta USB), fornito direttamente dai richiedenti.  Può essere rilasciato anche a soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dellâoperatore economico concorrente.
23/10/2019 17:41
Quesito #12
Nel Capitolato Speciale dâAppalto al punto 24 nonché nella relazione tecnico illustrativa del nuovo servizio, al punto 3.4, viene definito il sistema di controllo e sanzionatorio ...omissis....
04/11/2019 17:41
Risposta
Vale quanto già risposto per il chiarimento n. 9
25/10/2019 14:04
Quesito #13
- la Società ...omissis.... risulta costituita in Febbraio corrente anno;
- risulta affidataria di servizi analoghi;
- appartiene alla categoria delle microimprese;
- è portatrice del legittimo interesse ad accedere alla Procedura di cui in oggetto.
...omissis....
RILEVATO CHE:
-Il Disciplinare della Procedura in oggetto art. 7.2  lett. b) e lett. c) richiede volumi di fatturato globale, nonché di fatturato specifico nel settore di riferimento.
...omissis....
-dispone di un fatturato al momento quantificabile nella cifra di circa 140.000,00 euro (centoquarantamila euro).
In virtù dei dati esposti è consentito accedere alla Procedura de quo, ritenendo pertanto soddisfatto il requisito di cui al Disciplinare di gara art. 7.2, lett. b) e lett. c)? Â
- risulta affidataria di servizi analoghi;
- appartiene alla categoria delle microimprese;
- è portatrice del legittimo interesse ad accedere alla Procedura di cui in oggetto.
...omissis....
RILEVATO CHE:
-Il Disciplinare della Procedura in oggetto art. 7.2  lett. b) e lett. c) richiede volumi di fatturato globale, nonché di fatturato specifico nel settore di riferimento.
...omissis....
-dispone di un fatturato al momento quantificabile nella cifra di circa 140.000,00 euro (centoquarantamila euro).
In virtù dei dati esposti è consentito accedere alla Procedura de quo, ritenendo pertanto soddisfatto il requisito di cui al Disciplinare di gara art. 7.2, lett. b) e lett. c)? Â
04/11/2019 18:19
Risposta
Vale quanto già risposto per il chiarimento n. 1
28/10/2019 16:02
Quesito #14
In relazione alla clausola sociale ai sensi del punto 24 del disciplinare di gara, si chiede di indicare il personale effettivamente adibito allâespletamento del servizio oggetto di gara del precedente gestorre con lâindicazione del CCNL applicato, il livello e lâanzianità del personale indicato.
04/11/2019 18:34
Risposta
Vale quanto già risposto per il chiarimento n. 5
31/10/2019 12:00
Quesito #15
In particolare Codesta Spett.le Amministrazione voglia:
- comunicare quale sia stato l'importo complessivo dei ricavi dei servizi di sosta a pagamento, al netto dellâIVA negli ultimi tre anni 2016 - 2017 - 2018, oltre all'indicazione delle relative tariffe, fasce orarie e numero di stalli di sosta oggetto dei servizi;
- confermare che è da intendersi esclusa l'applicazione dei tributi TOSAP, TARSU, TARES, TASI, TARI e/o altri tributi locali, presenti e futuri o in via subordinata, qualora si preveda l'applicazione di tributi, confermare che il canone annuo che dovrà essere corrisposto all'Ente appaltante è omnicomprensivo di qualsiasi onere e/o tributo locale.
Â
- comunicare quale sia stato l'importo complessivo dei ricavi dei servizi di sosta a pagamento, al netto dellâIVA negli ultimi tre anni 2016 - 2017 - 2018, oltre all'indicazione delle relative tariffe, fasce orarie e numero di stalli di sosta oggetto dei servizi;
- confermare che è da intendersi esclusa l'applicazione dei tributi TOSAP, TARSU, TARES, TASI, TARI e/o altri tributi locali, presenti e futuri o in via subordinata, qualora si preveda l'applicazione di tributi, confermare che il canone annuo che dovrà essere corrisposto all'Ente appaltante è omnicomprensivo di qualsiasi onere e/o tributo locale.
Â
04/11/2019 18:45
Risposta
Vale quanto già risposto per il chiarimento n. 3 e n. 11
04/11/2019 12:26
Quesito #16
Con riferimento agli incassi riportati nel bando (492 â¬k), relativi alla media del 2012-2017, si chiede di specificare il relativo il numero di posti auto e tariffe applicate per ciascun anno, nonchè se le condizioni per i residenti erano le medesime oppure se nel corso degli anni vi è stata variazione.
04/11/2019 18:49
Risposta
Vale quanto già risposto per il chiarimento n. 11
05/11/2019 10:39
Quesito #17
...omissis.... si prega voler meglio specificare se, attesi i dati di cui alla precedente richiesta di chiarimento (cfr. chiarimento n. 13) - fatturato di 150.000,00 euro - gestione di servizio analogo in favore di altro ente pubblico per circa 3000 stalli di sosta, sia consentito accedere alla Procedura de quo.
08/11/2019 10:41
Risposta
Tenendo presente lâinteresse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione come previsto allâart. 83 comma 2 del Codice e richiamati anche tutti i pareri dellâ ANAC nei quali ha rilevato più volte la salvaguardia del principio generale di più ampia partecipazione, si conferma quanto già risposto per il chiarimento n. 13 evidenziando che, come l'Autorità ha già avuto modo di precisare, compete all'operatore economico che abbia iniziato l'attività da meno di tre anni dimostrare il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria richiesto dalla lex specialis di gara, con modalità alternative, che deve essere necessariamente fondato su un iter, logico secondo legge, caratterizzato da logicità , razionalità e ragionevolezza. La commissione giudicatrice di cui all'art. 20 del Disciplinare di gara è responsabile della valutazione del possesso di tale requisito.
08/11/2019 10:40
Quesito #18
LâArt. 16 del disciplinare di gara recita che la relazione non potrà superare le 20 facciate formato A4 con carattere 11.
Si chiede se nelle 20 facciate sono compresi anche:
- la scheda tecnita del parcometro proposto
- il cronoprogramma nel rispetto dei tempi di esecuzione corredato dalla relativa relazione illustrativa (richiamato nel capitolato allâart. 41.2)
- il supporto grafico in scala generale ed in tavola che rappresenti almeno lâubicazione dei parcometri e della segnaletica verticale ed orizzontale (richiamato nel capitolato allâart. 41.2)
Si chiede se nelle 20 facciate sono compresi anche:
- la scheda tecnita del parcometro proposto
- il cronoprogramma nel rispetto dei tempi di esecuzione corredato dalla relativa relazione illustrativa (richiamato nel capitolato allâart. 41.2)
- il supporto grafico in scala generale ed in tavola che rappresenti almeno lâubicazione dei parcometri e della segnaletica verticale ed orizzontale (richiamato nel capitolato allâart. 41.2)
08/11/2019 11:37
Risposta
Il numero di facciate è stato introdotto per agevolare il lavoro della commissione nel numero considerato sufficiente a documentare gli elementi di valutazione.
L'O.E., pertanto, è tenuta ad indicare tutto quanto risulti necessario ed utile per evidenziare gli accorgimenti migliorativi rispetto a quelli correnti che intenderà utilizzare.
Per eventuali indici, copertine, certificazioni, schede tecniche di materiali, tecnologie e componenti proposti, diagrammi, disegni e tabelle, illustrativi dei metodi e degli strumenti discussi nella relazione, non sono stati indicati limiti, pertanto vi è libertà nel numero delle pagine e nei formati, salvo precisare che dovranno, preferibilmente, essere contenuti in fascicolo separato denominato âallegato alla Relazioneâ e che lâofferta dovrà essere predisposta in modalità idonea ad agevolare il lavoro della commissione, corredata quindi della documentazione strettamente necessaria al fine di far comprendere il contenuto e permettere alla commissione giudicatrice di valutarne la fattibilità e il riconoscimento dei relativi vantaggi, anche attraverso un confronto con le scelte progettuali.
L'O.E., pertanto, è tenuta ad indicare tutto quanto risulti necessario ed utile per evidenziare gli accorgimenti migliorativi rispetto a quelli correnti che intenderà utilizzare.
Per eventuali indici, copertine, certificazioni, schede tecniche di materiali, tecnologie e componenti proposti, diagrammi, disegni e tabelle, illustrativi dei metodi e degli strumenti discussi nella relazione, non sono stati indicati limiti, pertanto vi è libertà nel numero delle pagine e nei formati, salvo precisare che dovranno, preferibilmente, essere contenuti in fascicolo separato denominato âallegato alla Relazioneâ e che lâofferta dovrà essere predisposta in modalità idonea ad agevolare il lavoro della commissione, corredata quindi della documentazione strettamente necessaria al fine di far comprendere il contenuto e permettere alla commissione giudicatrice di valutarne la fattibilità e il riconoscimento dei relativi vantaggi, anche attraverso un confronto con le scelte progettuali.